Art. 4 LIVA dal 2025

Art. 4 Samnaun e Sampuoir
1 Finché le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste due valli la presente legge si applica soltanto alle prestazioni di servizi. (1)
2 Le perdite di imposta che il capoverso 1 comporta per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Valsot. (2)
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli d’intesa con i Comuni di Samnaun e di Valsot. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione. (2)
(1) In quanto successore nel diritto del Comune di Tschlin, a partire dal 1° gen. 2013 Valsot deve versare alla Confederazione la compensazione per le forniture esonerate effettuate sulla sua parte del territorio delle enclavi doganali (RU 2012 3551).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.