Art. 4 LDP dal 2022

Art. 4 Catalogo elettorale
1 Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d’ufficio.
2 Innanzi un’elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell’elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.
3 Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.