Legge federale sui diritti politici (LDP) Art. 4

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDP:



Art. 4 LDP dal 2022

Art. 4 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 4 Catalogo elettorale

1 Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d’ufficio.

2 Innanzi un’elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell’elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

3 Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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