OLL1 Art. 4 - Aziende federali, cantonali e comunali

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 4 OLL1 dal 2023

Art. 4 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 4 Aziende federali, cantonali e comunali

(art. 2 cpv. 2 LL)La legge è applicabile in particolare alle aziende federali, cantonali e comunali:

  • a. che producono, trasformano o trattano beni o che producono, trasformano o trasportano energia, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge;
  • b. adibite al trasporto di persone o cose, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge;
  • c. adibite allo sgombero, all’incinerazione o alla trasformazione delle immondizie e a quelle di approvvigionamento di acqua e di depurazione delle acque.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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