Art. 4 LStrl dal 2024

Art. 4 Integrazione
1 L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.
2 L’integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilit di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ .
3 L’integrazione presuppone la volont degli stranieri di integrarsi nella societ e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.
4 Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realt sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.
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