Art. 3e LStup dal 2023
Art. 3e (1) Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti
1 Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.
2 Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.
3 Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:
a. l’eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;b. l’eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appropriate;c. l’esecuzione e l’andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente. (1) In vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 2623]).
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