LStup Art. 3e - Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 3e LStup dal 2023

Art. 3e Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 3e (1) Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

1 Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

2 Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.

3 Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:

  • a. l’eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;
  • b. l’eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appropriate;
  • c. l’esecuzione e l’andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente.
  • (1) In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2623).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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