Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 3b

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 3b OETV dal 2025

Art. 3b Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 3b (1) Disposizioni transitorie delle normative internazionali

1 Per quanto le disposizioni transitorie della presente ordinanza non prevedano altri termini, per l’applicazione delle normative internazionali menzionate nell’allegato 2 si applicano le disposizioni transitorie delle rispettive normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

2 Laddove nei regolamenti UNECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive o dei regolamenti UE pertinenti.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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