OETV Art. 3a - Normative internazionali

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 3a OETV dal 2025

Art. 3a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 3a (1) Normative internazionali

1 Le direttive e i regolamenti UE e i regolamenti UNECE (2) si applicano nella versione vincolante secondo l’allegato 2.

2 I testi dei regolamenti UNECE e delle norme OCSE, ETRTO, ISO, IEC, EN, DIN e ETSI menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere consultati presso l’USTRA. I testi delle norme possono essere ottenuti contro pagamento presso le rispettive organizzazioni, quelli dei regolamenti UNECE presso l’USTRA, 3003 Berna. (3)

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(2) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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