Art. 3a ONC dal 2025
Art. 3a (1) Allacciatura con cintura di sicurezza (art. 57 cpv. 5 LCStr)
1 Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente. (2)
2 L’obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:a. (3) alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all’estero l’autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d’esonero giusta la direttiva 91/671/CEE (4) ;b. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;c. ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;d. ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d’uomo;e. ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;f. agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili;g. (5) ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.
3 Ai passeggeri di autobus e minibus deve essere adeguatamente ricordato l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. (6)
4 Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni devono essere assicurati con un dispositivo di ritenuta per fanciulli, ad esempio un seggiolino, omologato in base al regolamento UNECE n. 44 o n. 129 di cui all’allegato 2 OETV (7) . Ai dispositivi secondo il regolamento UNECE n. 44 si applica l’articolo 222r capoverso 3 OETV. L’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per: (8) a. fanciulli alti almeno 150 cm;b. fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli;c. fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;d. fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali. (3)
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mar. 1975 ([RU 1975 541]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 ([RU 2005 4487]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5701]).
(3) (9)
(4) Direttiva 91/671/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014, GU L 59 del 28.02.2014, pag. 32.
(5) Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5129]).
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 28]).
(7) [RS 741.41]
(8) Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 ([RU 2023 327]).
(9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 2139]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.