Legge sul diritto d’autore (LDA) Art. 39a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDA:



Art. 39a LDA dal 2022

Art. 39a Legge sul diritto d’autore (LDA) drucken

Art. 39a Protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti Protezione dei provvedimenti tecnici

1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.

2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.

3 È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:

  • a. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci;
  • b. a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalit o utilit commerciale limitata; o
  • c. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.
  • 4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.


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