Art. 394 CPC dal 2023

Art. 394 Rinvio per rettifica o completamento
L’autorit di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.