Art. 390 CCS dal 2025
Art. 390 Disposizioni generali A. Condizioni
1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.