Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 39

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 39 ORC dal 2025

Art. 39 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 39 Cancellazione

1 Se cessa l’attività aziendale o la trasferisce a un’altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale.

2 Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l’iscrizione, la cancellazione. (1)

3 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione.

4 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l’attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all’articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l’impresa. A quest’ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese. (2)

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
(2) Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese (RU 2011 533). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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