OLL1 Art. 39 - Lavoro continuo atipico

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 39 OLL1 dal 2023

Art. 39 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 39 Lavoro continuo atipico

(art. 10, 17, 19, 25, e 24 cpv. 5 in relazione con l’art. 26 LL)

1 Gli articoli 37 e 38 non sono applicabili ai lavoratori occupati in un sistema di lavoro continuo che partecipano solo ad alcune squadre o che intervengono solo alcuni giorni.

2 L’occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera (alle 20.00) e il lunedì mattina (dalle 05.00 alle 07.00) è ammessa purché:

  • a. i lavoratori, fatta eccezione per casi eccezionali quali le sostituzioni in caso di ferie, durante il restante periodo della settimana non esercitino altra attivit lucrativa quali lavoratori;
  • b. (1) nessuna squadra imponga al lavoratore più di 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore; un lavoratore che svolge in una notte 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore può essere occupato al massimo per tre notti;
  • c. la durata del riposo giornaliero di 11 ore non sia ridotta;
  • d. il lavoratore non sia chiamato a svolgere lavoro straordinario giusta l’articolo 25; e
  • e. il lavoratore disponga di almeno cinque giornate libere che cadono di domenica nel corso di un anno civile.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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