Art. 39 LAVS dal 2024

Art. 39 Riscossione differita della rendita di vecchiaia
1 Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può differire, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, la riscossione della totalit della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l’80 per cento. Durante tale periodo può revocare la riscossione differita in qualsiasi momento, con effetto all’inizio del mese successivo.
2 Chi ha differito la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L’aumento della percentuale è escluso.
3 La rendita di vecchiaia differita, o la percentuale di rendita differita, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni differite.
4 Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d’aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d’aumento almeno ogni dieci anni.
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