Art. 38a CPC dal 2023

Art. 38a (1) Danni nucleari
1 Per le azioni in materia di incidenti nucleari è imperativo il foro del Cantone in cui si è prodotto il sinistro.
2 Se è impossibile determinare tale Cantone con certezza, è imperativo il foro del Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile.
3 Se risultano competenti più fori, è imperativo il foro del Cantone che presenta il legame più stretto con il sinistro e ne subisce maggiormente le conseguenze.
(1) Introdotto dall’all. 2 n. 1, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2022 43; FF 2007 5397).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.