CPC Art. 38a - Danni nucleari

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 38a CPC dal 2023

Art. 38a Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 38a (1) Danni nucleari

1 Per le azioni in materia di incidenti nucleari è imperativo il foro del Cantone in cui si è prodotto il sinistro.

2 Se è impossibile determinare tale Cantone con certezza, è imperativo il foro del Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile.

3 Se risultano competenti più fori, è imperativo il foro del Cantone che presenta il legame più stretto con il sinistro e ne subisce maggiormente le conseguenze.

(1) Introdotto dall’all. 2 n. 1, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2022 43; FF 2007 5397).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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