Art. 388 CPC dal 2025

Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo
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2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettifi-cata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.