Art. 385 CCS dal 2024

Art. 385 III. Intervento dell’autorit di protezione degli adulti
1 Contro una misura restrittiva della libert di movimento l’interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l’autorit di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l’istituto.
2 Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l’autorit di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l’autorit preposta alla vigilanza sull’istituto.
3 Ogni domanda che solleciti una decisione dell’autorit di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.