Art. 382 CPC dal 2023

Art. 382 Deliberazioni e votazioni
1 Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.
2 Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.
3 Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.
4 Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.