Art. 382 CPP dal 2024

Art. 382 Legittimazione delle altre parti
1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
2 L’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3 Alla morte dell’imputato, del condannato o dell’accusatore privato, i congiunti giusta l’articolo 110 capoverso 1 CP (1) sono legittimati, nell’ordine di successibilit , a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso gi avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.