Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 38

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 38 LCaGi dal 2025

Art. 38 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 38 Estratto 2 per autorità

1 L’estratto 2 per autorità consente di consultare i dati che figurano nell’estratto 1 per autorità (art. 37 cpv. 1), eccettuate le copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive di cui all’articolo 22 capoverso 1.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati di sistema generati automaticamente (art. 23) possono essere consultati.

3 Le iscrizioni inerenti a una sentenza originaria cessano di figurare nell’estratto 2 per autorità alla scadenza dei termini seguenti:

  • a. le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva senza condizionale, o una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente revocata, cessano di figurare nell’estratto se, oltre alla durata della pena commisurata dal giudice, sono trascorsi:
  • 1. 20 anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni,
  • 2. 15 anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni,
  • 3. 10 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno,
  • 4. 10 anni in caso di privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin (1) ;
  • b. i termini di cui alla lettera a sono protratti della durata di una pena detentiva o di una privazione della libertà già iscritte in VOSTRA;
  • c. le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva a vita figurano nell’estratto sino alla morte dell’interessato;
  • d. le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa inflitta a un adulto cessano di figurare nell’estratto dopo dieci anni;
  • e. le sentenze originarie che prevedono una privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata cessano di figurare nell’estratto dopo sette anni;
  • f. le sentenze originarie nelle quali è stata riconosciuta la colpevolezza dell’autore del reato ma si prescinde dalla punizione cessano di figurare nell’estratto dopo dieci anni;
  • g. le sentenze originarie che prevedono una pena cumulata con una misura stazionaria, una misura stazionaria soltanto o una misura commutata a posteriori in misura stazionaria, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una misura stazionaria ordinata a posteriori (art. 65 CP (2) ), cessano di figurare nell’estratto dopo:
  • 1. 15 anni in caso di misure secondo gli articoli 59–61 e 64 CP,
  • 2. 10 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l’articolo 15 capoverso 2 DPMin,
  • 3. 7 anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati secondo l’articolo 15 capoverso 1 DPMin;
  • h. i termini di cui alla lettera g sono protratti della durata di un resto di pena, indipendentemente dal fatto che questo sia scontato o meno;
  • i. le sentenze originarie che prevedono unicamente un trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 63 CP cumulato con una delle misure di cui alla lettera k, o soltanto un siffatto trattamento ambulatoriale, cessano di figurare nell’estratto dopo dieci anni; è fatta salva la lettera g;
  • j. le sentenze originarie che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 14 DPMin cessano di figurare nell’estratto dopo cinque anni se non è possibile calcolare il termine conformemente alle lettere a–h;
  • k. le sentenze originarie che prevedono soltanto una cauzione preventiva, un’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 1 CP o l’articolo 50 capoverso 1 CPM (3) , un divieto di condurre o un’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 48 CPM cessano di figurare nell’estratto dopo dieci anni;
  • l. se la decisione svizzera di exequatur concernente una sentenza originaria straniera prevede una sanzione più lieve di quella inflitta nella sentenza straniera, per il computo del termine è determinante la sanzione prevista nella decisione svizzera;
  • m. le sentenze originarie che prevedono un’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, l’articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o l’articolo 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una tale misura ordinata a posteriori, cessano di figurare nell’estratto dopo dieci anni; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a–l e n;
  • n. le sentenze originarie che prevedono un’espulsione figurano nell’estratto finché l’interessato è soggetto a quest’ultima; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a–m.
  • 4 I termini di cui al capoverso 3 decorrono:

  • a. per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettere a, c–f e k, dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato;
  • b. per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettere g, i e j, dal giorno della soppressione della misura ordinata nella sentenza originaria, della liberazione definitiva dalla misura o della rinuncia all’esecuzione della stessa (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza originaria è commutata in misura stazionaria, il termine decorre dalla fine dell’ultima misura stazionaria ordinata;
  • c. per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettera m prima frase, dal giorno in cui prende fine l’ultima interdizione o l’ultimo divieto;
  • d. per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettera n, dal giorno in cui l’interessato ha lasciato la Svizzera o, se tale giorno non è noto, da quello in cui avrebbe dovuto lasciarla.
  • 5 Se una nuova sentenza o una nuova decisione è pronunciata in seguito a revisione, a nuovo giudizio nell’ambito di una procedura contumaciale o a riapertura del procedimento, il termine decorre come se la nuova sentenza o decisione fosse stata pronunciata alla data in cui lo è stata la sentenza o decisione annullata.

    (1) RS 311.1
    (2) RS 311.0
    (3) RS 321.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 38 Legge sul casellario giudiziale (StReG) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHSR230011Fahrlässige Körperverletzung etc.Gesuchsteller; Revision; Urteil; Staatsanwaltschaft; Unfall; Verhalten; Tagessätze; Schuldfähigkeit; Recht; Befehl; Verfahren; Fahrerflucht; Sachen; Revisionsgesuch; Vereitelung; Massnahmen; Feststellung; Fahrunfähigkeit; Geldstrafe; Tagessätzen; Rechtsmittel; Urteils; Tatsachen; Bestrafung; Person; Gericht; Kantons