Art. 378 CPC dal 2024

Art. 378 Anticipazione delle spese
1 Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l’importo a carico di ciascuna.
2 Se una parte non versa l’anticipo che le incombe, l’altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ultimo caso, essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.
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