Art. 375 CPS dal 2025

Art. 375 Lavoro di pubblica utilità
1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.