Art. 37 LEF dal 2024

Art. 37 Definizioni (1)
1 L’espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende l’ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto anteriore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pegno sugli accessori di un fondo. (2)
2 L’espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul bestiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed altri diritti.
3 L’espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mobiliare.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).(2) Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.