Art. 37 LIVA dal 2025

Art. 37 Allestimento del rendiconto secondo i metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie (1)
1 Il contribuente che realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all’aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. (2)
2 In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l’aliquota saldo autorizzata dall’AFC.
3 Le aliquote saldo tengono conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall’AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati. (3)
4 Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all’AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all’inizio di un periodo fiscale.
5 Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie. (1) Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
(1) (4)(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2022 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 863).
(3) Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
(4) RU 2009 7129
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.