OLL1 Art. 37 - Giorni di riposo

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 37 OLL1 dal 2023

Art. 37 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 37 Giorni di riposo

(art. 24 cpv. 5 LL)

1 In caso di lavoro continuo, i lavoratori devono disporre di almeno 61 giorni di riposo settimanale di almeno 35 ore consecutive, compreso il riposo giornaliero, per anno civile. Di questi, almeno 26 giorni di riposo devono cadere di domenica e includere il periodo compreso fra le 06.00 e le 16.00.

2 A condizione che la domenica comprenda il periodo che va dalle 23.00 di sabato alle 23.00 di domenica, il numero dei giorni di riposo che cadono di domenica può essere ridotto come segue:

  • a. a 17 se la durata del lavoro giornaliero del singolo lavoratore non supera otto ore;
  • b. a 13 se, oltre alla condizione di cui alla lettera a, la durata della settimana lavorativa, comprese le pause, non supera 42 ore.
  • 3 Se, per motivi aziendali o organizzativi non si può accordare ogni settimana un giorno di riposo settimanale, questo va concesso al più tardi nel corso della terza settimana successiva e può essere sommato ad altri giorni di riposo settimanale.

    4 Il lavoratore deve disporre di un periodo di riposo di 24 ore dopo un massimo di sette giorni consecutivi di lavoro.


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