Art. 36a OETV dal 2025

Art. 36a Principio e campo d’applicazione Principio
1 I veicoli devono soddisfare le esigenze tecniche della presente parte oppure quelle dell’OETV 1 (1) , dell’OETV 2 (2) o dell’OETV 3 (3) .
2 Ai veicoli provvisti di omologazione generale UE o di corrispondente dichiarazione di conformità del costruttore nonché ai veicoli conformi alle esigenze tecniche del-l’OETV 1, dell’OETV 2 o dell’OETV 3 si applicano inoltre gli articoli 45, 52 capo-verso 6, 53 capoverso 3, 58 capoverso 4, 66 capoverso 1bis, 68 capoversi 1 e 4, 69 capoverso 2bis, 90, 99a–102, 114, 117 capoverso 2, 123 capoverso 4, 134 capover-so 1, 163 capoverso 4 lettera b nonché 195 capoversi 3 e 5 della presente ordinanza. (4)
3 I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono inoltre soddisfare le esigenze tecniche della SDR (5) .
4 I veicoli esteri devono soddisfare le esigenze tecniche della presente parte, purché non siano più severe di quelle delle convenzioni internazionali o del diritto dello Stato di immatricolazione.
5 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui all’allegato 5 della Convenzione dell’8 novembre 1968 (6) sulla circolazione stradale.
(1) RS 741.412(2) RS 741.413
(3) RS 741.414
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608).
(5) RS 741.621
(6) RS 0.741.10
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.