Art. 368 CCS dal 2025

Art. 368 Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.
2 Essa può in particolare impartire istruzioni al mandatario, obbligarlo a compilare un inventario, a presentare periodicamente i conti e a fare rapporto oppure può privarlo in tutto o in parte dei poteri.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.