Art. 367 CPC dal 2024

Art. 367 Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale Ricusazione di un arbitro
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2 Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione nonostante abbia usato la dovuta attenzione. (1) Il motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.