Art. 361 CCS dal 2025

Art. 361 Costituzione e revoca
1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.
2 Dall’inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.
3 Su domanda, l’ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.