Art. 36 LImT dal 2025
Art. 36 Messa in pericolo dell’imposta (1)
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta sui tabacchi manufatti:a. non assolvendo l’obbligo d’annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell’imposta, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;c. fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;d. contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;e. aggravando, impedendo o impossibilitando l’esecuzione normale di una verifica contabile, d’un altro controllo ufficiale o di un’ispezione locale;f. consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro;g. cedendo o impiegando, senza autorizzazione l’UDSC, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti;h. vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio,è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
2 Sono fatti salvi gli articoli 14–16 DPA (2) .
3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
3bis Se non può essere accertato esattamente, l’ammontare dell’imposta messa in pericolo è stimato dall’ UDSC nei limiti del suo potere d’apprezzamento. (3)
4 È fatta salva l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale (4) se si tratta di un’infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(2) [RS 313.0]
(3) Introdotto dalla cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 654]; [FF 2020 6109]).
(4) [RS 311.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.