Art. 36 LCit dal 2023

Art. 36 Annullamento
1 La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.
2 La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
3 Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9–19 può essere annullata anche dall’autorit cantonale.
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5 Dopo il passaggio in giudicato dell’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
6 Il termine d’attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l’annullamento.
7 Con la decisione d’annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d’identit .
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