LPP Art. 36 - Adeguamento all’evoluzione dei prezzi

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 36 LPP dal 2025

Art. 36 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 36 (1) Adeguamento all’evoluzione dei prezzi

1 Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d’invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al compimento dell’età di riferimento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

2 Le rendite per i superstiti e d’invalidità che non devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all’evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo paritetico o l’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.

3 L’istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2.

4 L’articolo 65d capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all’evoluzione dei prezzi che l’organo paritetico dell’istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell’istituto medesimo. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
(2) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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