Art. 35a LPP dal 2025

Art. 35a (1) Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
1 Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.
2 Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. (2) Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
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