Art. 351 CPC dal 2023

Art. 351 Procedura davanti al giudice dell’esecuzione
1 Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.
2 Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volont , la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.