LFus Art. 35 - Conto intermedio

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 35 LFus dal 2023

Art. 35 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 35 Conto intermedio

1 Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la conclusione del contratto di scissione o l’elaborazione del progetto di scissione oppure se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali dopo la chiusura del bilancio, le societ partecipanti alla scissione devono stilare un conto intermedio.

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(1) Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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