LPP Art. 35 - Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 35 LPP dal 2025

Art. 35 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l’avente diritto ha cagionato la morte o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d’integrazione dell’AI, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.


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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Müller, Schindler, Auer Kommentar zum VwVG2008