Art. 35 LPP dal 2025

Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave
Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l’avente diritto ha cagionato la morte o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d’integrazione dell’AI, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.
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