Art. 35 LL dal 2023

Art. 35 salute durante la maternit
1 Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.
2 L’ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l’occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.
3 Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all’80 per cento del salario e a un’indennit adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.