Art. 34b OETV dal 2025

Art. 34b Disposizioni comuni a esami d’immatricolazione ed esami successivi
1 Gli esami d’immatricolazione e quelli successivi devono essere effettuati da esperti della circolazione. Fanno eccezione gli esami d’immatricolazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 e i collaudi in officina (art. 32).
2 Gli esami d’immatricolazione e gli esami successivi sono riconosciuti reciprocamente dalle autorità di immatricolazione. Sono altresì riconosciuti gli esami delegati effettuati da persone che provano di essere autorizzate dal Cantone di stanza a svolgere collaudi in officina (art. 32).
3 Se non può effettuare determinate verifiche tecniche, l’autorità di immatricolazione può delegarle a un organo di controllo di cui all’allegato 2 OATV (1) .
4 L’autorità di immatricolazione può richiedere una traduzione autenticata dei documenti presentatile che non sono redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.
5 Occorre utilizzare strumenti di controllo appropriati e usuali sul mercato. Questi devono essere tarati regolarmente; la competenza è del METAS. Se la taratura non è possibile, devono essere fabbricati e visualizzare i risultati secondo una norma in materia. In questo caso, la manutenzione va eseguita dall’organo di controllo o da terzi almeno una volta all’anno, conformemente alle indicazioni del costruttore.
6 I rimorchi sono esaminati con veicoli trattori idonei.
7 Per l’esame d’immatricolazione e ogni esame successivo l’autorità d’immatricolazione rileva lo stato del contachilometri o del contatore delle ore di esercizio. (2)
(1) RS 741.511(2) Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
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