Art. 34b LPP dal 2025

Art. 34b (1) Surrogazione
Al momento dell’insorgere dell’evento, l’istituto di previdenza è surrogato, sino all’importo delle prestazioni legali, nei diritti che l’assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all’articolo 20a hanno contro un terzo responsabile dell’evento assicurato.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.