Art. 34a LPP dal 2025

Art. 34a (1) Coordinamento e prestazione anticipata
1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato. (2)
2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 (3) sull’assicurazione militare.
3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati. (4)
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(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(3) RS 833.1
(4) (5)
(5) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
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