LPP Art. 34a - Coordinamento e prestazione anticipata

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 34a LPP dal 2025

Art. 34a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 34a (1) Coordinamento e prestazione anticipata

1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato. (2)

2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 (3) sull’assicurazione militare.

3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.

4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati. (4)

5 Il Consiglio federale disciplina:

  • a. le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
  • b. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
  • c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia. (4)
  • (1) Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
    (3) RS 833.1
    (4) (5)
    (5) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

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