Art. 349d CPS dal 2024
Art. 349d d. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen (1)
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorit competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; ec. le condizioni di cui all’articolo 349c sono adempiute.
2 In deroga al capoverso 1 lettera b, i dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico:a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; eb. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.
(1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 ([RU 2019 625]; [FF 2017 5939]).
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