CPS Art. 349c -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 349c CPS dal 2024

Art. 349c Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 349c c. Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale (1)

1 Non possono essere comunicati dati personali all’autorit competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalit dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata.

2 Una protezione adeguata è garantita:

  • a. dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l’Unione europea l’abbia constatato tramite decisione;
  • b. da un trattato internazionale;
  • c. da garanzie specifiche.
  • 3 Se è un’autorit federale, l’autorit che comunica i dati informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sulle categorie delle comunicazioni di dati personali effettuate sulla base di garanzie specifiche secondo il capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata. (2)

    4 In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all’autorit competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:

  • a. proteggere la vita o l’integrit fisica dell’interessato o di un terzo;
  • b. prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
  • c. prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione;
  • d. esercitare o far valere un diritto davanti a un’autorit competente per prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione.
  • 5 Se è un’autorit federale, l’autorit che comunica i dati informa l’IFPDT (3) sulla comunicazione di dati personali effettuata in virtù del capoverso 4.

    (1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
    (3) Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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