Art. 348 CCS dal 2025

Art. 348 Speciali motivi di scioglimento
1 Se l’assuntore non gerisce debitamente l’azienda o non adempie le sue prestazioni verso i partecipanti, l’indivisione può essere disciolta.
2 Qualunque partecipante può, per gravi motivi, chiedere al giudice di essere ammesso nell’azienda insieme con l’assuntore, avuto riguardo alle prescrizioni relative alle divisioni ereditarie.
3 Del resto la compartecipazione è soggetta alle regole generali della indivisione.
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