OR Art. 346a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 346a OR dal 2024

Art. 346a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 346a Attestato di tirocinio

1 Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare all’apprendista un attestato contenente le necessarie indicazioni sull’attivit professionale imparata e sulla durata del tirocinio.

2 A richiesta dell’apprendista o del suo rappresentante legale, l’attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta dell’apprendista.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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