Art. 344 CPC dal 2025

Art. 344 Rilascio di una dichiarazione di volontà
1 Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione.
2 Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all’ufficiale del registro le istruzioni necessarie.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.