Art. 342 CPP dal 2024

Art. 342 Suddivisione del dibattimento
1 D’ufficio o ad istanza dell’imputato o del pubblico ministero, il dibattimento può essere suddiviso in due parti; in tal caso si stabilisce se: (1)
2 La decisione concernente la suddivisione del dibattimento non è impugnabile.
3 In caso di suddivisione del dibattimento, la situazione personale dell’imputato può essere oggetto del dibattimento soltanto se il responso è di colpevolezza, eccetto che assuma rilevanza ai fini dell’esame degli elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, del reato.
4 Le decisioni concernenti i fatti e la colpevolezza sono comunicate dopo la loro deliberazione; sono tuttavia impugnabili soltanto con l’intera sentenza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.