Art. 342 CPP dal 2023

Art. 342 Suddivisione del dibattimento
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2 La decisione concernente la suddivisione del dibattimento non è impugnabile.
3 In caso di suddivisione del dibattimento, la situazione personale dell’imputato può essere oggetto del dibattimento soltanto se il responso è di colpevolezza, eccetto che assuma rilevanza ai fini dell’esame degli elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, del reato.
4 Le decisioni concernenti i fatti e la colpevolezza sono comunicate dopo la loro deliberazione; sono tuttavia impugnabili soltanto con l’intera sentenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.