Art. 34 OETV dal 2025

Art. 34 Obbligo eccezionale dell’esame
1 La polizia notifica all’autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L’esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza. (1)
2
3 Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione.
4 I veicoli che, secondo l’articolo 92 capoverso 1, vengono adattati all’infermità di un conducente fisicamente invalido devono sottostare all’esame successivo. (11)
5 … (12)
6 Le autorità di immatricolazione possono delegare l’esame del montaggio dei ganci di traino, approvati per il tipo di veicolo, su automobili e autofurgoni senza impianto di frenatura continuo a persone che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte e sono adeguatamente formate. Questa delega può estendersi ai veicoli muniti di un’approvazione del tipo svizzera, di una scheda tecnica oppure di un certificato di conformità secondo il regolamento (UE) 2018/858. (14)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).(2) (3)
(3) (5)
(4) Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(5) (6)
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(8) (9)
(9) Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(10) Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(11) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(12) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 2002 1181). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(13) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(14) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
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