Art. 34 LEF dal 2024
Art. 34 Per scritto e per via elettronica (1)
1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorit di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
2 Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 (2) sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:a. la firma da utilizzare;b. il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;c. le modalit di trasmissione;d. il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati. (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 1739]; [FF 2006 6593]).
(2) [RS 943.03]
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4651]; [FF 2014 913]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.