Art. 34 LAM dal 2024

Art. 34 Provvedimenti d’integrazione e di assistenza ulteriore
1 I provvedimenti d’integrazione consistono, prescindendo dalla cura medica (art. 16) e dai mezzi ausiliari (art. 21), nell’organizzazione e nel finanziamento di provvedimenti di natura professionale (art. 35–39) e d’integrazione sociale e nel risarcimento di una eventuale perdita di guadagno durante l’attuazione dei provvedimenti. Il risarcimento è operato in forma di indennit giornaliera (art. 28) o di rendita (art. 40–42).
2 L’assistenza ulteriore consiste, segnatamente, in prestazioni pecuniarie complementari fino a concorrenza dell’importo di una indennit giornaliera per sei mesi (art. 28), se l’assicurato non può, senza propria colpa, utilizzare la sua capacit lavorativa. Sono computate le prestazioni secondo la legge del 25 giugno 1982 (1) sull’assicurazione contro la disoccupazione.
(1) RS 837.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.